stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 agosto 1984, n. 467

Provvedimenti urgenti per l'autotrasporto di merci per conto di terzi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
nascondi
  • Articoli

  • ISTITUZIONE DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LA COPERTURA DEI
    RISCHI CONNESSI AI FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE ACCORDATI DA AZIENDE
    E ISTITUTI DI CREDITO ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE
  • 6
  • 7
  • 8
  • DISPOSIZIONI VARIE
  • 9
  • orig.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Testo in vigore dal: 2-9-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito  presso  l'Istituto  centrale  per il credito a medio
termine  (Mediocredito centrale) il Fondo centrale di garanzia per la
copertura  dei  rischi  connessi  ai  finanziamenti  a  medio termine
accordati, ai sensi della legge 27 novembre 1980, n. 815, da istituti
ed  aziende  di  credito  ad  imprese  di trasporto iscritte all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose in conto terzi.
  La  garanzia  del  Fondo di cui al comma precedente opera fino a 50
milioni  di  lire  e  puo' essere accordata dal Mediocredito centrale
agli  istituti  ed  aziende  di  credito di cui all'articolo 19 della
legge   25  luglio  1952,  n.  949,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  La   garanzia   copre   il   90  per  cento  della  perdita  subita
dall'istituto finanziatore a fronte del capitale.
  Il  Fondo  centrale  di  garanzia  di cui al precedente primo comma
opera,  altresi',  a  copertura del 90 per cento della perdita subita
dall'istituto  finanziatore a fronte del capitale e fino a 50 milioni
di  lire  in  relazione  ai  finanziamenti  accordati  da istituti ed
aziende  di credito di cui al precedente secondo comma per l'acquisto
di  un solo veicolo, o complesso di veicoli, da parte dell'impresa di
trasporto,  in  sostituzione  di  precedente  veicolo, o complesso di
veicoli, gia' in disponibilita' dell'impresa stessa.