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DECRETO-LEGGE 25 luglio 1984, n. 372

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/1984)
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Testo in vigore dal:  25-7-1984 al: 23-9-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, allo scopo di conseguire consistenti risparmi nella gestione del servizio in parola e di ridurre conseguentemente il fabbisogno finanziario dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa al presente decreto, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni d'incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle stesse contabilità speciali devono direttamente affluire le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato.
2. I tesorieri o i cassieri possono richiedere l'adeguamento delle convenzioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'espletamento dei relativi servizi.
3. Con decreti del Ministro del tesoro sono disciplinate le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente comma 1, e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.
4. Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente comma 3, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa al presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo articolo 3 del presente decreto.