DECRETO-LEGGE 12 aprile 1984, n. 64

Disciplina del collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1984)
Testo in vigore dal: 14-4-1984
al: 11-6-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerata   la   necessita'   e   l'urgenza  di  disciplinare  il
collocamento   dei   lavoratori   per   l'esecuzione   di  lavori  di
forestazione nel territorio della regione Calabria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Per  l'attuazione  degli  interventi straordinari di competenza
regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio
forestale,    della    difesa    del    suolo,   della   sistemazione
idraulico-forestale  e delle connesse infrastrutture civili, anche ai
fini  del  potenziamento  dei  comparti  agricolo  e  turistico,  nel
territorio  della regione Calabria, la regione medesima, i consorzi e
gli   altri  enti  regionali  possono  assumere,  mediante  richiesta
nominativa   e  con  contratto  a  tempo  determinato,  il  personale
strettamente necessario per l'esecuzione delle attivita' programmate,
scegliendo  esclusivamente tra i lavoratori che non siano titolari di
pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianita' e che nell'anno precedente
abbiano  prestato  la loro opera, presso l'ente datore di lavoro, per
almeno  51  giornate.  La  durata  del contratto di lavoro non potra'
essere  fissata  in  un  numero  di giornate superiore a quello delle
giornate prestate nell'anno precedente.
  2.  Prima  di  formulare  le richieste di avviamento al lavoro, gli
enti  di  cui  al  precedente  comma  1 sono tenuti a comunicare agli
uffici  di  collocamento  l'elenco  dei lavoratori occupati nell'anno
precedente, indicando per ciascun lavoratore il numero delle giornate
di   lavoro   prestate.  Gli  uffici  di  collocamento  non  potranno
rilasciare il nulla osta di avviamento al lavoro per i lavoratori che
non siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.
  3.  I  lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del presente
articolo non sono computabili ai fini dell'applicazione della legge 2
aprile 1968, n. 482.