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DECRETO-LEGGE 12 aprile 1984, n. 64

Disciplina del collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1984)
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Testo in vigore dal:  14-4-1984 al: 11-6-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la necessità e l'urgenza di disciplinare il collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Per l'attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della regione Calabria, la regione medesima, i consorzi e gli altri enti regionali possono assumere, mediante richiesta nominativa e con contratto a tempo determinato, il personale strettamente necessario per l'esecuzione delle attività programmate, scegliendo esclusivamente tra i lavoratori che non siano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità e che nell'anno precedente abbiano prestato la loro opera, presso l'ente datore di lavoro, per almeno 51 giornate. La durata del contratto di lavoro non potrà essere fissata in un numero di giornate superiore a quello delle giornate prestate nell'anno precedente.
2. Prima di formulare le richieste di avviamento al lavoro, gli enti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a comunicare agli uffici di collocamento l'elenco dei lavoratori occupati nell'anno precedente, indicando per ciascun lavoratore il numero delle giornate di lavoro prestate. Gli uffici di collocamento non potranno rilasciare il nulla osta di avviamento al lavoro per i lavoratori che non siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.
3. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482.