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DECRETO-LEGGE 9 aprile 1984, n. 62

Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 giugno 1984, n. 212 (in G.U. 09/06/1984, n.158).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1999)
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Testo in vigore dal:  10-6-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere a consentire la definizione di soluzioni imprenditoriali e gestionali di aziende sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria per le quali sia imminente la scadenza del termine di cui all'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, nonché di adeguare la dotazione finanziaria della legge 19 dicembre 1983, numero 696, in relazione alle richieste di intervento previste;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

((All'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, sono aggiunti i seguenti commi:
"Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria è in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma"))
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