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LEGGE 6 aprile 1984, n. 57

Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59.

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Testo in vigore dal:  11-4-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

A decorrere dal 1 gennaio 1984 la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
Dalla stessa data le tabelle annesse alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, denominate allegati 1) e 2), sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1984

PERTINI CRAXI - MARTINAZZOLI - GORIA - VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI