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LEGGE 6 aprile 1984, n. 57

Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59.

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Testo in vigore dal: 11-4-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  A  decorrere  dal  1 gennaio 1984 la tabella allegata alla legge 24
dicembre  1976,  n.  900, e' sostituita dalla tabella A allegata alla
presente legge.
  Dalla stessa data le tabelle annesse alla legge 7 febbraio 1979, n.
59,  denominate  allegati  1) e 2), sono sostituite, rispettivamente,
dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 aprile 1984

                               PERTINI

                             CRAXI - MARTINAZZOLI - GORIA - VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI