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LEGGE 11 novembre 1983, n. 638

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

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vigente al 02/12/2024
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Testo in vigore dal:  12-11-1983

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "entro termini unificati" sono aggiunte le seguenti: "in ogni caso non oltre il 25 del mese";
al comma 2, dopo le parole: "sono versate distintamente" sano aggiunte le seguenti: "alle amministrazioni di competenza".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "anticipate o denunciate" sono sostituite dalle seguenti: "anticipate e denunciate" e le parole: "Il relativo versamento, prima del promovimento dell'azione penale, estingue il reato" sono sostituite dalle seguenti: "Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso, e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato";
ai commi 5, 6, 7, 8, 10, 17 e 18, le parole: "31 ottobre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1983";
al comma 6, la parola: "sci" è sostituita dalla seguente "nove"; le parole: "31 marzo 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984";
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria in data successiva al 1 febbraio 1983 sono ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al secondo periodo del comma 5, a condizione che provvedano al versamento dei contributi afferenti al periodo successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983.
6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma 5 anche se non sono in regola con i versamenti dei contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il gruppo di cui fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni per una percentuale non superiore al 30 per cento del personale in forza";
dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
"7-bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la regolarizzazione dell'intera partita debitoria è differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione";
al comma 12, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 1984";
al comma 13, le parole: "Le gestioni previdenziali ed assistenziali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti previdenziali e assistenziali impositori";
il comma 14 è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri o coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1 gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purché la denuncia pervenga entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa";
al comma 19, dopo le parole: "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti:
"ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";
al comma 20, le parole: "30 giugno 1983" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1983".
All'articolo 3:
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli istituti interessati.
L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'attività di coordinamento effettuata";
il comma 7 è soppresso.
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "Per gli anni 1983 e 1984 i contributi base e di adeguamento" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento e per l'anno 1984 i contributi di adeguamento";
al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 1984 la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria resta confermata nella misura stabilita per l'anno 1983";
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, e all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati in due rate eguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell'anno solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sono versati in due rate eguali scadenti il 10 luglio e il 10 settembre dell'anno solare al quale si riferiscono"; dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, è elevato a L. 960.000 a partire dal 1 gennaio 1984";
al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a validità prorogata, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982";
dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
"14-bis. L'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, l'efficacia dei licenziamenti è sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 37 della legge medesima";
dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
"17-bis. L'articolo 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonché i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna".
All'articolo 5:
al comma 6, le parole: "con contratto" sono soppresse;
al comma 9, le parole: "dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia" sono sostituite dalle seguenti: "dei lavoratori";
al comma 12, il secondo periodo è soppresso;
dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
"12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";
il comma 14 è sostituito dal seguente:
"Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo".
All'articolo 6:
al comma 1, dopo la parola: "minatori" sono aggiunte le seguenti: "e dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio"; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda";
al comma 5, dopo le parole: "Le pensioni non integrate al trattamento minimo" sono aggiunte le seguenti: "di cui al presente articolo";
al comma 6, le parole: "di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi precedenti" e dopo le parole: "in vigore alla data di decorrenza" sono aggiunte le seguenti: "della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili,"; al comma 7, dopo le parole: "fino al" è aggiunte la seguente: "suo";
al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In ogni caso l'importo mensile della pensione così determinata non può superare né il limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, né l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. È, tuttavia, fatto salvo l'eventuale maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto";
al comma 9, dopo la parola: "pensioni" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma precedente";
al comma 10, le parole: "commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "commi 8 e 9";
dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti:

1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2038 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1346 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3003 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2731 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2126

10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono rivalutati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni";
dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
"11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano più titolari.
11-ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a sé o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato.
11-quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente".
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, le parole: "successivo al 1982" sono sostituite dalle seguenti: "successivo al 1983"; nel secondo periodo, le parole: "Il limite minimo" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il limite minimo" e le parole: "dell'anno considerato" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun anno";
al comma 3, le parole: "successivi al 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "successivi al 31 dicembre 1983" e dopo le parole: "non pensionistiche" sono aggiunte le seguenti: ", per le quali è previsto un requisito contributivo";
al comma 6, le parole: "A decorrere dal 1 ottobre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1984";
al comma 7, le parole: "A decorrere dal 1 ottobre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1984";
al comma 8, dopo le parole: "lavoratori autonomi" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 in materia di contribuzione base,";
al comma 9, le parole: "e della determinazione" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'anzianità contributiva per la determinazione" e sono aggiunte, in fine, le parole: "e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto è altresì richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione";
al comma 11, le parole: "successivi al 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "successivi al 31 dicembre 1983";
al comma 12, le parole: "156 o 104 giornate per anno sono rivalutati, rispettivamente, per i coefficienti 1,50 e 2,23" sono sostituite dalle seguenti: "270 giornate per anno sono rivalutali per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi";
dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
"12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno";
al comma 13, ultimo rigo, la parola: "obbligatori" è sostituita dalle seguenti: "effettivi e figurativi".
All'articolo 8:
il primo capoverso è sostituito dal seguente:
"La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuzita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento, di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare della azienda. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa ai sensi del presente comma è ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti";
al terzo capoverso, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,";
dopo l'ultimo capoverso, è aggiunto il seguente:
"I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1 gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione.
Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente";
è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato".
All'articolo 9:
al comma 1, dopo le parole: "i soggetti stessi" sono aggiunte le seguenti: "che abbiano un grado di invalidità inferiore al 50 per cento";
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La visita è disposta entro il quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro. In mancanza si procede in ogni caso all'avviamento, salvo successivo accertamento";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e successivamente riconosciuti invalidi non per cause di lavoro o di servizio con un grado di invalidità non inferiore al 60 per cento sono considerati, ai fini della percentuale di obbligo complessiva di cui all'articolo 11, primo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482".
Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:
"Art. 9-bis. - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 8 non si applicano ai lavoratori, dipendenti o autonomi, e ai pensionati residenti all'estero".
All'articolo 10:
al comma 6, dopo le parole: "Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", a seguito del loro inserimento nel prontuario,";
il comma 8 è soppresso;
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Le disposizioni relative alla compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni, erogate dai servizi pubblici, eseguite ai sensi e per le finalità di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180, e 22 dicembre 1975, n. 685.
9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in connessione con gli atti di donazione e per le presentazioni sanitarie da effettuarsi nei confronti delle donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile con accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale in misura da stabilirsi mediante protocolli da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 11:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"Sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie dalla 1ª alla 5ª della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono altresì esentati gli invalidi civili con assegno di accompagnamento, di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Sono comunque concesse gratuitamente alle categorie sopra indicate le prestazioni ortopediche e protesiche connesse alla invalidità che saranno determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio";
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, non vengono applicate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a campagne di prevenzione (medicina scolastica, medicina dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione oncologica) previste dal piano sanitario nazionale";
al comma 9, la parola: "farmaceutiche" è soppressa.
All'articolo 12:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833";
al comma 14, le parole: "Comitato interministeriale dei prezzi" sono sostituite dalla seguente: "CIP"; dopo le parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica" è aggiunta la seguente:"(CIPE)"; le parole: "dallo stesso comitato" sono sostituite dalle seguenti: "dal CIP".
All'articolo 13:
al comma 3, sono soppresse le parole: "connesse a stati patologici in atto";
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"I congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi";
al comma 7, le parole: "Restano ferme" sono sostituite dalle seguenti: "Restano in vigore dal 1 gennaio 1983".
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: "titolari di pensione" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti previsti dal comma 2-bis";
al comma 2, sono soppresse le parole: "anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione";
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e reddito di lavoro dipendente, autonomo o di pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito derivante dall'attività professionale è dovuta solo la maggiorazione del contributo di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni".
All'articolo 16:
il terzo capoverso è soppresso;
è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Al secondo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "gli alti di cui al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti di cui al primo comma"".
All'articolo 17:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "Il collegio cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario";
il comma 2 è soppresso.
All'articolo 18:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione della unità sanitaria locale determina per la competenza il totale degli accertamenti di entrata e il totale degli impegni assunti alla data del 30 settembre 1983 e sulla base di questi e delle esigenze previste in entrata, nonché di quelle in uscita relative alle sole attività necessarie per il funzionamento dei servizi, alla data del 31 dicembre successivo, definisce il presunto risultato di amministrazione di competenza dell'esercizio 1983";
al comma 2, la parola: "predetti" è sostituita dalla seguente:
"pregressi".
All'articolo 19:
al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Le regioni provvedono alla fissazione degli stanziamenti entro il 30 novembre 1983";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le regioni e le unità sanitarie locali provvedono agli adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini del 31 ottobre, del 20 novembre e del 31 dicembre";
al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "La gestione in dodicesimi non può comunque essere protratta oltre il mese di aprile dell'esercizio di riferimento".
All'articolo 20, al secondo capoverso, le parole: "con la legge recante disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato" sono sostituite dalle altre: "con legge dello Stato".
All'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa"".
All'articolo 23, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi di istituto su cattedre o posti conferibili dai provveditori agli studi per supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse".
All'articolo 25:
al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", alla voce "Amministrazioni diverse - Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti""; il secondo periodo è soppresso;
al comma 13, le parole: "rispettivamente differiti al 24 settembre e al 25 ottobre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente differiti al 20 novembre e al 20 dicembre 1983";
al comma 14, le parole: "sono differiti al 15 settembre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "sono differiti al 10 novembre 1983";
al comma 15, le parole: "entro il 15 settembre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 10 novembre 1983"; le parole: "sono differiti di quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sono differiti di novanta giorni";
dopo il comma 17, è inserito il seguente:
"17-bis. Ai conferimenti di aziende agricole in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 30 giugno 1988, si applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni";
al comma 18, le parole: "31 dicembre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984";
il comma 19 è sostituito dal seguente:
"All'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 18, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede per lire 7.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983 e per lire 7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1984";
dopo il comma 19, è aggiunto il seguente:
"19-bis. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, è prorogato al 31 dicembre 1985".
L'articolo 26 e soppresso.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, numeri 1 e 2, degli articoli 3 e 4, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3, e dei decreti-legge 11 marzo 1983, n. 59, 11 maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314, e 11 luglio 1983, n. 317, nonché quelli instaurati anteriormente al 20 agosto 1983 per l'assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale delle prescrizioni di galenici magistrali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1983

PERTINI CRAXI - DE MICHELIS - DEGAN - LONGO

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 18 novembre 1983.