stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1983, n. 623

Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1983, n. 748 (in G.U. 02/01/1984, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1987)
nascondi
Testo in vigore dal: 7-11-1983
al: 2-1-1984
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di  realizzare  un
piano di edilizia industrializzata per  la  sistemazione  dei  nuclei
familiari di Pozzuoli rimasti senza tetto per effetto del  bradisismo
in atto nell'area flegrea, di salvaguardia dei beni  culturali  della
medesima area nonche' di adottare ulteriori provvedimenti per le zone
terremotate della Campania e della Basilicata; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 novembre 1983; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per il coordinamento della protezione  civile,  di  concerto
con i Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, dei lavori pubblici, delle finanze e per i beni  culturali
e ambientali; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1.  Per  far  fronte  alle  esigenze  abitative,  ivi  comprese  le
necessarie  opere  di   urbanizzazione,   conseguenti   al   fenomeno
bradisismico dell'area flegrea, e' autorizzata la  complessiva  spesa
di lire 400 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno  1983
e di lire 300 miliardi nell'anno 1984. 
  2.  All'onere  relativo  all'anno   1983   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo  delle  disponibilita'  esistenti  nel  conto
corrente di tesoreria  intestato  alla  Cassa  depositi  e  prestiti,
denominato "Cassa depositi e prestiti - Apporto dello Stato per mutui
decennali destinati alla acquisizione ed urbanizzazione aree - Art. 3
legge 25 marzo 1982, n. 94". Resta conseguentemente ridotta  di  pari
importo  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo   3   del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 25 marzo  1982,  n.  94,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  3. Il Ministro del tesoro, in deroga all'articolo 10 della legge  5
agosto 1978, n. 457, e' autorizzato ad effettuare il prelevamento  di
cui al precedente comma 2, nonche'  ad  apportare  le  variazioni  di
bilancio necessarie per l'iscrizione dello stanziamento di  lire  100
miliardi  nello  anno  1983  in  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  relativo  al  medesimo  anno
finanziario,  per  il  successivo  versamento   al   fondo   di   cui
all'articolo  1  del  decreto-legge  12  novembre   1982,   n.   829,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938. 
  4. All'onere  di  lire  300  miliardi  relativo  all'anno  1984  si
provvede quanto a lire 200 miliardi mediante i prestiti esteri di cui
al comma 2 del successivo articolo 5 e quanto  a  lire  100  miliardi
mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 8315 dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro,
restando conseguentemente ridotti i capitoli 601 dell'entrata  e  526
della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma delle  ferrovie  dello
Stato per il predetto anno finanziario. 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio  ed  a  provvedere  al
successivo versamento al fondo di cui al precedente comma 3. 
  5. Le suddette riduzioni  che  con  il  presente  articolo  vengono
apportate alle autorizzazioni di spesa  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ed alla legge 12 febbraio 1981,  n.
17, saranno reintegrate nell'anno 1985 in sede di  legge  finanziaria
dell'anno medesimo. 
  6. Le eventuali somme non utilizzate per le finalita' del  presente
articolo restano accreditate al fondo di cui al precedente  comma  3.
Non si applica l'articolo 4 del decreto-legge 12  novembre  1982,  n.
829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982,  n.
938.