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LEGGE 23 maggio 1983, n. 230

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, recante misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti.

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Testo in vigore dal:  31-5-1983

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, recante misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:
al secondo comma, la parola: "1985" è sostituita dalla seguente: "1986";
al quarto comma, sono soppresse le parole: "riferita a quello in servizio alla data del 1 gennaio 1983 e commisurata all'entità dei pensionamenti anticipati", e le parole: "degli enti e delle aziende portuali" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti portuali, delle aziende dei mezzi meccanici, delle compagnie e dei gruppi portuali"; al quinto comma, le parole: "e alle" sono sostituite dalle seguenti: "nonché alle";
al sesto comma, la parola: "1985" è sostituita dalla seguente: "1986";
dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:
"(6.1) Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali magazzini generali che esercitano un servizio di pubblico interesse direttamente collegato al traffico portuale. Gli oneri contributivi e contrattuali derivanti dall'applicazione del presente decreto per il pensionamento anticipato dei dipendenti medesimi sono a carico delle predette aziende.".
All'articolo 2:
al primo comma, dopo le parole: "maggiore età", sono aggiunte le seguenti: "e della maggiore anzianità contributiva";
al secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "In ogni caso il pensionamento anticipato obbligatorio non si applica ai lavoratori di età inferiore ai 55 anni con anzianità contributiva inferiore ai 30 anni, qualunque sia l'ente o la forma previdenziale di appartenenza";
al terzo comma, le parole: "del sessantesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "del limite di età valido per la cessazione dal servizio";
al sesto comma, le parole: "1983-86" sono sostituite dalle altre: "1983-87", e le parole: "in ragione di lire 15.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1983 al 1986" sono sostituite dalle seguenti:
"in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1983, di lire 12.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987".
All'articolo 3:
al secondo comma, le parole: "dagli ordinamenti degli enti portuali" sono sostituite dalle seguenti "dagli ordinamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dalla contrattazione collettiva vigente per i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali";
al sesto comma, le parole: "di lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 10.500 milioni per l'anno 1984 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987";
il settimo comma è sostituito dal seguente:
"(7) Nei porti di cui al primo comma dell'articolo 1 è vietata l'assunzione alle dipendenze degli enti portuali, delle aziende dei mezzi meccanici, delle compagnie e dei gruppi portuali, ovvero l'iscrizione nei registri delle compagnie e dei gruppi portuali di nuovo personale fino alla completa attuazione dei programmi di pensionamento anticipato dei lavoratori, fatta eccezione per quanto previsto ai successivi ottavo e quindicesimo comma e per necessità derivanti da riorganizzazione delle attività portuali che comportino la mobilità definitiva dei lavoratori degli enti, delle aziende, delle compagnie e dei gruppi nell'ambito dello stesso porto o fra i porti della stessa provincia o di province finitime.";
all'ottavo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, può modificare, con proprio decreto, la dotazione organica degli enti, delle aziende e delle compagnie portuali, determinata ai sensi del quarto comma del precedente articolo 1, in relazione alle esigenze funzionali del porto ed all'entità del traffico";
al decimo comma, la parola: "debbono" è sostituita dalla seguente: "possono";
al dodicesimo comma, le parole: "entro il 1 gennaio 1983" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
dopo il dodicesimo comma, è aggiunto il seguente:
"(12. 1) Il penultimo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è sostituito dal seguente:
"Il servizio di cassa è affidato agli istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione con il fondo gestione"";
il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:
"(14) Per i regolamenti e le tariffe relativi a tutte le prestazioni rese nei porti, che devono essere sottoposti all'approvazione del Ministro della marina mercantile, quest'ultima deve intervenire entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni. Trascorso tale termine i regolamenti e le tariffe si intendono approvati";
il sedicesimo comma è sostituito dai seguenti:
"(16) L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 587, è soppresso.
(16.1) Il rapporto di impiego ed il trattamento economico del direttore generale del Consorzio autonomo del porto di Genova sono disciplinati con deliberazione dell'assemblea del Consorzio, sottoposta ad approvazione del Ministro della marina mercantile";
dopo il sedicesimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"(16.2) Al secondo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, n. 46, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il Ministro della marina mercantile può nominare, con proprio decreto, in casi particolari, il direttore generale tra persone in possesso dei suddetti requisiti".
(16.3) Gli enti portuali, allo scopo di affermare la loro funzione di soggetti della programmazione portuale e di stabilire uno stretto rapporto con altri segmenti del trasporto terrestre, coerenti con lo sviluppo della portualità, possono partecipare e promuovere la costituzione di società e/o consorzi, le cui finalità siano strumentali o accessorie rispetto ai compiti degli enti.
(16.4) Nei porti nei quali è stata realizzata dai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, nell'anno 1982, una media di impiego mensile superiore a 14 giornate lavorative i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, sesto comma, possono essere collocati in quiescenza anticipatamente al raggiungimento dell'età prescritta dalle vigenti disposizioni, secondo programmi concordati fra tali enti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli utenti operanti nei porti stessi. Gli oneri finanziari derivanti dai collocamenti in quiescenza di cui al precedente comma restano a carico degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici operanti nei rispettivi porti".
All'articolo 4:
il sesto comma è sostituito dal seguente:
"(6) Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 88.000 milioni per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi nel settore portuale"".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1983

PERTINI FANFANI - DI GIESI - SCOTTI - GORIA - BODRATO

AVVERTENZA. - Il testo del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103,

coordinato con quello della presente legge di conversione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1983.