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LEGGE 13 maggio 1983, n. 213

Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea.

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Testo in vigore dal:  8-6-1983

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



All'articolo 687 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:
"Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata ·e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:
a) uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;
b) considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;
c) possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;
d) rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.
Le materie di cui al comma precedente concernono:
1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;
2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;
3) licenze del personale aeronautico civile;
4) navigabilità degli aeromobili civili;
5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;
6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;
7) libri e documenti di bordo;
8) mappa e carte aeronautiche;
9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;
10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;
11) unità di misura;
12) sicurezza del volo e degli aerodromi;
13) esercizio degli aeromobili civili.
Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate.
Al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti".