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LEGGE 29 aprile 1983, n. 167

Affidamento in prova del condannato militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1995)
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vigente al 10/12/2025
Testo in vigore dal: 2-3-1995
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
            Affidamento in prova del condannato militare

  Il  militare  condannato dall'autorita' giudiziaria militare a pena
detentiva non superiore a tre anni non seguita da misura di sicurezza
detentiva  puo'  essere  affidato  in prova, fuori dallo stabilimento
militare  di  pena,  per  un  periodo  uguale  a quello della pena da
scontare,  ad  un  comando  o ente militare, se ha ancora obblighi di
servizio  militare,  e  direttamente  al servizio sociale se e' stato
collocato  in congedo. E' fatta comunque salva la disposizione di cui
al terzo comma dell'articolo 3. ((4))
  L'affidamento in prova e' escluso:
    per  i  reati  militari  non colposi previsti dai capi I e II del
titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta
    eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 81, 82, 83, 91 e
    94;
per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo
comma  178,  limitatamente  alla  rivolta,  e  179  del codice penale
militare di pace;
    per  i  reati  commessi  a  fine  di  terrorismo  o  di eversione
dell'ordinamento costituzionale;
    quando  il  condannato militare e' stato in precedenza condannato
per  rapina,  estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione  o  per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 49 (in
G.U.  1a  s.s.  01/03/1995,  n.  9),  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  "dell'art.  1,  secondo  comma, della legge 29 aprile
1983,  n.  167  (Affidamento in prova del condannato militare), nella
parte in cui prevede che l'affidamento in prova e' escluso "quando il
condannato  militare  e'  stato  in precedenza condannato per rapina,
estorsione,  sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o
per   reati   commessi   a   fine   di   terrorismo  o  di  eversione
dell'ordinamento costituzionale".
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  Corte  Costituzionale,  con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 54
(in  G.U.  1a  s.s. 01/03/1995, n. 9), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  "degli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo
comma,  della  legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del
condannato  militare),  nella parte in cui prevedono l'affidamento in
prova  del  condannato  per reati originati da obiezione di coscienza
esclusivamente  ad  uffici  ed enti pubblici non militari individuati
dal Ministro della difesa anziche' al servizio sociale ai sensi della
legge 26 luglio 1975, n. 354".