stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 maggio 1983, n. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
nascondi
vigente al 04/11/2024
Testo in vigore dal: 22-5-1983
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per provvedere agli interventi resi necessari dai movimenti franosi
verificatisi  nel dicembre 1982 nei quartieri di Posatora, Palombella
e  Borghetto della citta' di Ancona, e' assegnato alla regione Marche
un contributo speciale di lire 213 miliardi nel triennio 1983-1985.
  La quota relativa al 1983 resta determinata in lire 93 miliardi.
  Per  la concessione di contributi pluriennali e' altresi' assegnato
alla  regione  Marche  un  contributo speciale di lire 40 miliardi in
ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.
  Con le somme anzidette la regione provvede, anche a mezzo di delega
al comune di Ancona, ai seguenti interventi:
    a)   erogazione   di   contributi   ai  proprietari  di  immobili
residenziali  distrutti  o danneggiati dalla frana, secondo i criteri
di cui al successivo articolo 5;
    b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili utilizzati
per  attivita' produttive o per servizi pubblici o sociali, distrutti
o  danneggiati  dalla  frana,  secondo i criteri di cui al successivo
articolo 6;
    c)   realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria  a  servizio  delle  aree  eventualmente necessarie per il
reinsediamento   della   popolazione   proveniente   dalle   zone  da
abbandonare;
    d)   realizzazione   delle   opere  necessarie  al  completamento
dell'asse  viario  nord-sud  in attuazione del piano di ricostruzione
della citta' di Ancona, da affidarsi anche in concessione;
    e)  realizzazione  delle necessarie opere di consolidamento della
zona colpita dall'evento franoso ed eventuale acquisizione delle aree
dissestate;
    f)   realizzazione   delle   nuove  condutture  ed  impianti  per
l'approvvigionamento dell'acqua e del metano alla citta';
    g) determinazione, con provvedimento del presidente della regione
Marche,  su  proposta  del comune di Ancona, dei perimetri delle aree
che  dovranno  essere  espropriate  per  realizzare  tutte  le  opere
necessarie per i nuovi insediamenti;
    h) adozione di ogni opportuna misura, ivi comprese la demolizione
e  la  rimozione  delle,  opere,  diretta  al ripristino e successiva
utilizzazione della zona interessata dalla frana;
    i)  ricostruzione degli immobili danneggiati utilizzati dall'Ente
regionale per il diritto allo studio di Ancona.