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LEGGE 21 aprile 1983, n. 123

Disposizioni in materia di cittadinanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1992)
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Testo in vigore dal:  27-4-1983 al: 15-8-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale.