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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1983, n. 73

Approvazione dei modelli di bilancio in attuazione dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  7-4-1983 al: 22-12-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


I soggetti obbligati all'iscrizione al registro nazionale della stampa ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, dovranno presentare i bilanci, redatti secondo i modelli allegati al presente decreto, al Servizio dell'editoria di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che ne curerà il deposito presso il registro nazionale della stampa.
I soggetti di cui al precedente comma dovranno pubblicare, entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione del bilancio ai sensi dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, su ciascuna testata da essi edita, il conto delle perdite e dei profitti ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'impresa editrice.
Di tale pubblicazione dovrà essere fornita prova mediante trasmissione al Servizio dell'editoria di copia del quotidiano o periodico su cui è avvenuta la pubblicazione.