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LEGGE 22 febbraio 1983, n. 52

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo.

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Testo in vigore dal: 27-2-1983
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4,
concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione
delle  relative  aliquote  d'imposta  di  fabbricazione, disposizioni
sulla   reggenza   degli  uffici  dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di  Stato  e  modifiche delle sanzioni per le violazioni al
divieto   di  pubblicita'  ai  prodotti  da  fumo,  con  le  seguenti
modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Le  aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di
accensione  e  per  le  relative parti e pezzi di ricambio principali
sono stabilite come segue:

a) per ogni accendisigari per autoveicolo . . . . . . . . . L. 15.000
b)  per  ogni  apparecchio  di  accensione  non  riutilizzabile  dopo
l'esaurimento    del    combustibile    immessovi    all'atto   della
fabbricazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900
c) per ogni apparecchio di accensione in oro o platino. . . L. 40.000
d)  per ogni apparecchio di accensione in metalli preziosi ovvero con
ornamentazione o rivestimento in metalli preziosi . . . . . L. 22.000
e)  per  ogni  altro  apparecchio  di  accensione  non compreso nelle
categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) . . L. 3.500
f)  per  ogni  parte  o pezzo di ricambio principale di apparecchi di
accensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250
g)  per ogni accendigas per uso domestico idoneo a produrre scintilla
nonche'  per  ogni accendigas incorporato in fornelli a gas portatili
per uso di campeggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000
h)  per  ogni altro accendigas per uso domestico, ivi compresi quelli
che producono fiamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500
i)  per  ogni  accendigas  per  uso domestico comunque incorporato od
annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina . . . . . L. 5.000
l)  per  ogni  parte o pezzo di ricambio principale di accendigas per
uso domestico di cui alla precedente lettera h). . . . . . . L. 250".

  All'articolo 2:
    nel  primo  comma  le  parole: "lettera i)" sono sostituite dalle
seguenti: "lettera l)";
    nel  secondo  comma le parole: "lettera g)" sono sostituite dalle
seguenti: "lettera h)".
  All'articolo 3:
    nel  secondo  comma  le  parole: "non oltre trenta giorni da tale
notificazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sulla  base  dei
prodotti  venduti,  entro  90  giorni dalla emissione della fattura e
comunque  non  oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto";
    nel quarto comma sono soppresse le parole: "di trenta giorni".
  All'articolo  4, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale" sono aggiunte
le  seguenti:  "entro trenta giorni", e le parole: "lettere c), g) ed
i)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere c), d), h) ed l)".
  All'articolo  5  la  parola:  "quintuplicate"  e'  sostituita dalla
seguente: "quadruplicate".
  All'articolo 6:
    nel  primo  comma  la parola: "quintuplicati" e' sostituita dalla
seguente: "quadruplicati";
    nel  secondo comma la parola: "quintuplicati" e' sostituita dalla
seguente: "quadruplicati".
  Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente articolo:
  "Art.  6-bis.  -  Il  Ministro  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
adeguare,   con   proprio  decreto,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale  entro  trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione  del presente decreto, le modalita' per l'applicazione ed
il  pagamento  della  imposta  di  fabbricazione  sui prodotti di cui
all'articolo  1  ed  a  prevedere  in  particolare  una dilazione non
inferiore  a  60 giorni e non superiore a 120 giorni per il pagamento
dell'imposta".
  Dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  9-bis. - L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 10
della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' sostituito dal seguente:
    "Il  pagamento  e'  effettuato  dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli  di  Stato  con  vaglia  cambiario  della  Banca d'Italia da
inviare al domicilio del vincitore".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 febbraio 1983

                               PERTINI

                                                      FANFANI - FORTE

Visto, il Guardasigilli: DARIDA