DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1982, n. 981

Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1985)
vigente al 29/05/2023
Testo in vigore dal: 4-2-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni per la
tutela del titolo e della professione di geologo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n. 1403, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione
della legge 3 febbraio 1963, n. 112;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
  Visto  il  regolamento  per  gli  esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio  delle professioni approvato con decreto ministeriale 9
settembre 1957, e successive modificazioni;
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
  Sentito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 1982;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                                EMANA

  il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  Le  lauree  in  scienze  geologiche ed in ingegneria mineraria sono
titoli  accademici  validi  per  l'ammissione  all'esame di Stato per
l'esercizio della professione di geologo.