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DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1983, n. 3

Misure urgenti in materia previdenziale.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1983)
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Testo in vigore dal:  11-1-1983 al: 11-3-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure urgenti in materia previdenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Unificazione dei termini di versamento e codificazione unica


I datori di lavoro versano entro termini unificati, ferme restando le diverse periodicità, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata.
I versamenti sono effettuati a mezzo di modulo unico recante le informazioni richieste da ciascuna amministrazione interessata, verificabili dalle amministrazioni stesse mediante controlli incrociati.
È attribuita ai datori di lavoro una codificazione unica per i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, con le gestioni previdenziali ed assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche interessate.
Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, saranno stabiliti i termini unificati di cui al primo comma ed emanate le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.