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DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1983, n. 2

Misure urgenti in materia sanitaria.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1983)
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Testo in vigore dal:  11-1-1983 al: 11-1-1983
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure urgenti in materia sanitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, da approvarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, comprende:
a) l'elenco dei medicinali destinati alla terapia degli stati di emergenza e ad assicurare la sopravvivenza per trattamenti di lunga durata;
b) l'elenco dei medicinali a base di antibiotici e chemioterapici;
c) l'elenco dei medicinali non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, individuati in base ai principi di cui al terzo comma dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I medicinali compresi nell'elenco di cui alla lettera a) sono
esenti dalla partecipazione alla spesa degli assistiti;
sui medicinali compresi nell'elenco di cui alla lettera b) la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti è fissata nella misura del cinque per cento del prezzo di vendita al pubblico.
I medicinali non compresi negli elenchi di cui alla lettera a), b) e c) possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale con la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nella misura del venti per cento del prezzo di vendita al pubblico.
È altresì dovuta una quota di partecipazione di L. 1.500 per ogni ricetta spedita ad eccezione di quelle contenenti solo medicinali previsti nell'elenco di cui alla lettera a).
Il Ministro della sanità, con il decreto che autorizza l'immissione in commercio di una specialità medicinale, stabilisce, in via provvisoria, sentito il comitato di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, se la specialità stessa debba essere inclusa in uno degli elenchi di cui al primo comma. La classificazione definitiva è adottata in sede di aggiornamento annuale del prontuario terapeutico.
La quota di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti, di cui ai commi secondo e terzo, versata al farmacista all'atto del prelievo, è arrotondata alle cento lire superiori.
Sono esentati dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, di cui ai commi secondo e terzo, gli assistiti indicati ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181.
Il Ministro della sanità, sentito il comitato di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, può stabilire, in deroga al secondo e terzo comma del presente articolo, un limite massimo anche percentuale alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti per ricette prescriventi specifici medicinali di prezzo elevato, necessari per terapie di lunga durata, non compresi nell'elenco dei farmaci esistenti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di rimborso della quota di partecipazione eccedente tale limite.
Fino alla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al primo comma restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 3 della predetta legge.