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DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1983, n. 1

Misure per il contenimento della spesa del settore pubblico.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/1983)
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Testo in vigore dal:  11-1-1983 al: 11-3-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa del settore pubblico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


La disposizione dell'articolo 37 della legge 7 agosto 1982, n. 526, a norma della quale sono infruttiferi i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, nonché le contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni, resta in vigore a partire dal 1 gennaio 1983.