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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1982, n. 952

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/1983)
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Testo in vigore dal: 1-1-1983
al: 1-3-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
provvedimenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  tesoro,  di  concerto con i Ministri dell'interno, del
bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il  bilancio  di  previsione dei comuni e delle province per l'anno
1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1983.
  La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato
di  cui  al  successivo  articolo  3,  viene trasmessa dal segretario
dell'ente  all'organo  regionale  di  controllo  entro i dieci giorni
successivi all'adozione.
  Il  controllo  dei  bilanci da parte degli organi regionali avviene
con   le  modalita'  e  nei  termini  previsti  dall'articolo  1  del
decreto-legge   10   novembre   1978,   n.   702,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3