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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 904

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2008)
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Testo in vigore dal:  8-12-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 76/769 del 27 luglio 1976, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relativi alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Considerato che in data 29 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il presente decreto regola le restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi elencati nell'allegato.
La immissione sul mercato e l'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi specificati nell'allegato al presente decreto sono consentiti nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni in esso contemplate.
Le norme del presente decreto non si applicano:
a) al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi, di cui all'allegato, per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea;
b) alle sostanze ed ai preparati pericolosi esportati verso Paesi terzi;
c) alle sostanze ed ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale purché non siano oggetto di alcuna trasformazione.