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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 798

Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2011)
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vigente al 05/12/2024
Testo in vigore dal: 3-6-2011
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea; 
  Vista la direttiva n.  71/316  del  26  luglio  1971,  emanata  dal
Consiglio delle  Comunita'  europee,  concernente  il  ravvicinamento
delle legislazioni degli  Stati  membri  relative  alle  disposizioni
comuni  agli  strumenti  di  misura  ed  ai   metodi   di   controllo
metrologico; 
  Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della
legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente
provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; 
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; 
  Considerato che risulta cosi' completato il  procedimento  previsto
dalla legge di delega; 
  Sulla proposta del Ministro  per  il  coordinamento  interno  delle
politiche comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
e di grazia e giustizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 luglio 1982; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. E' istituito il controllo ((CE))  degli  strumenti  comprendente
l'approvazione ((CE)) del modello e la verificazione prima ((CE)),  o
uno solo di questi istituti. 
  2. Possono essere sottoposti  al  controllo  ((CE))  gli  strumenti
compresi in una categoria per la quale e' stata emanata una direttiva
particolare delle Comunita' europee, attuata nell'ordinamento interno
in conformita' delle disposioni in vigore. 
  3. Il controllo ((CE)) eseguito da  un  altro  Stato  membro  delle
Comunita' europee ha effetto identico a quello eseguito dagli  uffici
di cui all'art. 2. 
  4.  Agli  strumenti  muniti  di   marchi   ((CE))   attestanti   la
verificazione prima ((CE)),  o  di  contrassegni  ((CE))  comprovanti
l'esonero dalla verificazione prima ((CE)), non si applica l'art.  14
del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto  23
agosto 1890, n. 7088. 
  5. Per gli strumenti muniti  del  marchio  di  verificazione  prima
((CE)), le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 precedenti  e  all'art.
1- bis sono valide esclusivamente sino alla fine dell'anno successivo
a quello in cui e' stato  apposto  il  predetto  marchio,  salvo  che
termini superiori vengano stabiliti in provvedimenti di attuazione di
direttive particolari.