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LEGGE 25 ottobre 1982, n. 795

Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/1989)
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Testo in vigore dal:  18-11-1982

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con le leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, 27 dicembre 1956, n. 1441, e 24 marzo 1978, n. 74, è sostituito dal seguente:
"Art. 36. - (Indennità per i giudici popolari). - Ai giudici popolari spetta un'indennità di lire ventimila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
L'indennità prevista dal comma precedente è aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni, a lire quarantamila giornaliere per le prime cinquanta udienze; è aumentata a lire quarantacinquemila giornaliere per le successive cinquanta udienze ed a lire cinquantamila per le udienze successive.
Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello.
Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio.
Ai giudici popolari è corrisposta un'indennità speciale di ammontare pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, rapportata ad ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione".