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LEGGE 6 ottobre 1982, n. 725

Deroga all'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'inquadramento dei professori associati e nuova disciplina dell'opzione tra regime a tempo pieno e a tempo definito per i professori di prima nomina.

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Testo in vigore dal:  13-10-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il disposto dell'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 10 novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano conseguito i giudizi di idoneità a professore associato.
I professori associati che si trovino nella situazione prevista nel comma precedente sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di delibera della facoltà interessata.
Per tutti i professori di ruolo, ordinari e associati, di prima nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è esercitata all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1982

PERTINI SPADOLINI - BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA