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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 696

Misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 883 (in G.U. 01/12/1982, n.330).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-10-1982 al: 6-10-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette ad accelerare la erogazione dei fondi per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici della Campania e Basilicata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unità immobiliari colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 129, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono utilizzate anche mediante anticipazioni agli aventi diritto.
Il decreto del Ministro del tesoro che approva la convenzione-tipo di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La convenzione-tipo disciplina anche l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.
Il saldo delle aperture di credito è imputato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine, i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui all'articolo 4 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il relativo importo è computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni.