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LEGGE 12 agosto 1982, n. 546

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-8-1982 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al sesto comma, le parole: "fino alla misura del 50 per cento" sono sostituite con le altre: "nella misura del 50 per cento";
all'ottavo comma, le parole: "oggetto della domanda, comprovato" sono sostituite con le altre: "ammesso, accertato";
il nono comma è sostituito con il seguente:
"Contestualmente alla richiesta di anticipazione l'operatore deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo di restituire l'intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'articolo 64 del richiamato testo unico, vigente al momento della restituzione, maggiorato di dieci punti, qualora gli impianti e le opere ammesse a contributo non vengano ultimati nei tempi previsti e collaudati con esito positivo";
l'ultimo comma è sostituito con i seguenti:
"I soggetti cui la Cassa per il Mezzogiorno può affidare in concessione l'esecuzione delle opere di sua competenza, purché di importo superiore a 40 miliardi di lire, oltre quelli previsti dall'articolo 138, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono anche società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea ed in compartecipazione con essi, idonei sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale con preferenza, a parità di condizione, per i consorzi e le associazioni, anche temporanei, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.
La Cassa per il Mezzogiorno, nell'affidare in concessione le eventuali opere, è obbligata a seguire, nella scelta del concessionario, le disposizioni previste per il sistema degli appalti secondo schemi-tipo approvati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Nei casi in cui la Cassa si avvale delle facoltà di cui sopra è autorizzata la concessione di anticipazioni pari al 25 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione, di un'altra anticipazione pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori e le prestazioni eseguiti abbiano raggiunto il 25 per cento dell'importo di convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori e le prestazioni abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo di convenzione.
Non si applica la revisione dei prezzi agli importi corrispondenti alle somme anticipate".
All'articolo 2:
al primo comma, le parole: "l'apporto di lire 980 miliardi" sono sostituite con le altre: "l'apporto di lire 990 miliardi";
al secondo comma, dopo le parole: "di progetti speciali", sono aggiunte le altre: "riguardanti prioritariamente: infrastrutture funzionali allo sviluppo, acque, aree metropolitane, ricerca scientifica, itinerari turistici, i cui progetti risultino pronti per l'impegno delle somme da parte del consiglio di amministrazione della Cassa al 30 settembre 1982".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI SPADOLINI - SIGNORILE - ANDREATTA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA