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DECRETO-LEGGE 29 luglio 1982, n. 482

Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della medesima legge.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 settembre 1982, n. 684 (in G.U. 28/09/1982, n.267).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-7-1982 al: 28-9-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della stessa legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il termine per la definizione, con delibera del CIPI, dei casi nei quali la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è riaperto e fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine non si applica per gli interventi di cui al secondo comma del presente articolo.
La GEPI è autorizzata a promuovere le iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende, espressamente indicate con propria delibera dal CIPI, le quali siano localizzate nel comune di Spoleto. Il CIPI autorizzerà gli interventi nel territorio del medesimo comune solo se risulteranno compatibili con la situazione produttiva e di mercato del settore.