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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1982, n. 389

Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1982, n. 546 (in G.U. 16/08/1982, n.224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1982 al: 7-7-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che la durata della Cassa per il Mezzogiorno è stata prorogata alla data del 30 giugno 1982, con decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13;
Ritenuta la straordinaria ed urgente necessità di fissare una nuova data di scadenza della Cassa per il Mezzogiorno in attesa della disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno


La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.
Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, e al 30 giugno 1982 con decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13.
Hanno inoltre validità fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.
Il termine del 30 giugno 1982 di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, è differito al 31 dicembre 1982. Qualora i mutui previsti dall'articolo 7, primo comma, di tale decreto-legge non coprissero integralmente gli impegni assunti, il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, può contrarre prestiti all'estero, assistiti dalla garanzia dello Stato, con le procedure in atto presso la Cassa. Il servizio dei predetti prestiti viene assunto dal Tesoro dello Stato.
Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981, si applicano alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a trenta miliardi di lire, per le quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano stati ancora ultimati gli accertamenti istruttori da parte della Cassa per il Mezzogiorno.
La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'articolo 73 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e sulla base della istruttoria definitiva degli istituti di credito, ad anticipare, fino alla misura del 50 per cento, il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del predetto testo unico alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a dieci miliardi di lire, localizzate nelle aree - colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-1982 o caratterizzate dai rilevanti fenomeni di disoccupazione o di mano d'opera in cassa integrazione anche derivanti da processi di ristrutturazione - indicate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Per le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi compresi fra i dieci ed i trenta miliardi di lire, l'anticipazione di cui al precedente comma è corrisposta fino al 50 per cento per i primi 10 miliardi di lire e fino al 25 per cento per la parte eccedente tale importo di dieci miliardi.
L'anticipazione è concessa a richiesta dell'impresa, sempre che siano stati avviati i lavori per la realizzazione della iniziativa e che tali lavori abbiano raggiunto un avanzamento non inferiore al 20 per cento dell'investimento fisso oggetto della domanda, comprovato da una specifica perizia giurata.
Contestualmente alla richiesta di anticipazione l'operatore deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo di restituire l'intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'articolo 64 del richiamato testo unico, vigente al momento della restituzione, maggiorato di cinque punti, qualora gli impianti e le opere ammesse a contributo non vengano collaudati con esito positivo.
Il limite di investimenti fissi di cui al secondo comma dell'articolo 69 del medesimo testo unico è elevato da 200 a 500 milioni di lire.
Salve le disposizioni vigenti, alla esecuzione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno possono applicarsi altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 14 marzo 1981, n. 219.