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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 82

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 13/08/2024
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Testo in vigore dal:  4-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 327, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in sanità pubblica veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria.

Scuola di specializzazione in sanità pubblica veterinaria

Art. 328. - La scuola si prefigge lo scopo specifico di sviluppare la nuova figura del veterinario in conformità alla normativa riguardante il Servizio sanitario nazionale.
Art. 329. - Il corso ha la durata di due anni.
Art. 330. - La scuola rilascia un diploma di specializzazione in sanità pubblica veterinaria.
Art. 331. - Alla scuola possono essere ammessi i laureati in medicina veterinaria.
Art. 332. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
istituzioni di diritto amministrativo;
istituzioni di diritto civile e processuale civile;
istituzioni di diritto penale e processuale penale;
organizzazione e metodo della P.A. con particolare riferimento all'organizzazione sanitaria;
norme e convenzioni di diritto internazionale in materia veterinaria;
principi di statistica ed epizootologia veterinaria;
elementi di scienza delle finanze e diritto finanziario;
principi di economia politica;
principi di contabilità generale dello Stato.
Gli allievi che non hanno conoscenza della lingua inglese sono tenuti a frequentare un corso di tale lingua.
2° Anno:
Servizio sanitario nazionale: organizzazione e legislazione veterinaria nazionale e regionale;
la difesa del consumatore di prodotti di origine animale: legislazione, organizzazione, attività preventiva e repressiva;
la difesa degli allevamenti zootecnici e della popolazione animale: legislazione ed organizzazione della attività preventiva e repressiva;
la difesa igienica degli equilibri ambientali: legislazione, organizzazione ed attività veterinarie;
la produzione industriale: trasporto, conservazione e distribuzione degli alimenti di origine animale. Valore e strutture; analisi delle produzioni zootecniche in Italia, nel Mercato comune e nel mondo;
la produzione di alimenti zootecnici e la produzione di farmaci: aspetti scientifici, tecnici, amministrativi e legislativi; la ricerca bio-veterinaria come funzione pubblica.
Art. 333. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 334. - Il direttore, di concerto con i docenti delle singole materie, stabilisce la durata e il programma particolareggiato dei corsi. Gli insegnamenti saranno svolti sotto forma di lezioni, esercitazioni teorico-pratiche, conferenze e seminari.
Art. 335. - I professori ai quali devono essere affidate le lezioni, le conferenze, le esercitazioni teorico pratiche e i seminari saranno nominati anno per anno dal rettore su proposta del consiglio di facoltà, sentito il direttore della scuola.
Art. 336. - I posti disponibili sono:
1° anno n. 40,
2° anno n. 40.
Gli aspiranti verranno scelti in base ai titoli, accordando preferenza, nell'ordine, alle seguenti categorie di titoli:
a) titoli scientifici e pratici in relazione alle materie del corso;
b) carriera scolastica;
c) conoscenza delle lingue straniere, ecc.
Art. 337. - Le norme relative al funzionamento amministrativo della scuola sono regolate dalle leggi e dai regolamenti relativi all'istruzione universitaria.
L'importo delle tasse e soprattasse è quello stabilito per gli studenti in corso per la facoltà di medicina veterinaria a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 50.000.
L'ammontare dei contributi di laboratorio viene stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentita la facoltà.
Art. 338. - La frequenza ai corsi di lezioni, alle esercitazioni e seminari è obbligatoria. Gli esami di profitto saranno tenuti alla fine di ogni anno.
Per essere ammessi all'esame di diploma il candidato dovrà dimostrare di aver frequentato i corsi e superato i relativi esami finali; l'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un tema avente carattere di originalità precedentemente approvato dal direttore della scuola.
La commissione di esami di diploma, composta da sette membri, è presieduta dal preside della facoltà o da un suo delegato e ne fanno parte il direttore della scuola o un suo delegato e cinque professori ufficiali da lui designati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1982

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1982

Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 345