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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 82

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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Testo in vigore dal: 4-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio
decreto  4  novembre  1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto  l'art.  16  del  decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Milano, e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta  la  necessita'  di  adeguare la norma sulla direzione delle
scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette
a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

  Dopo l'art. 327, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono aggiunti i seguenti nuovi articoli
relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in sanita'
pubblica veterinaria presso la facolta' di medicina veterinaria.

     Scuola di specializzazione in sanita' pubblica veterinaria

  Art.  328. - La scuola si prefigge lo scopo specifico di sviluppare
la  nuova  figura  del  veterinario  in  conformita'  alla  normativa
riguardante il Servizio sanitario nazionale.
  Art. 329. - Il corso ha la durata di due anni.
  Art.  330.  -  La scuola rilascia un diploma di specializzazione in
sanita' pubblica veterinaria.
  Art.  331.  -  Alla  scuola  possono  essere  ammessi i laureati in
medicina veterinaria.
  Art. 332. - Le materie di insegnamento sono:
    1° Anno:
      istituzioni di diritto amministrativo;
      istituzioni di diritto civile e processuale civile;
      istituzioni di diritto penale e processuale penale;
      organizzazione  e metodo della P.A. con particolare riferimento
all'organizzazione sanitaria;
      norme  e  convenzioni  di  diritto  internazionale  in  materia
veterinaria;
      principi di statistica ed epizootologia veterinaria;
      elementi di scienza delle finanze e diritto finanziario;
      principi di economia politica;
      principi di contabilita' generale dello Stato.
  Gli  allievi  che  non  hanno  conoscenza della lingua inglese sono
tenuti a frequentare un corso di tale lingua.
    2° Anno:
      Servizio  sanitario  nazionale:  organizzazione  e legislazione
veterinaria nazionale e regionale;
      la  difesa  del  consumatore  di  prodotti  di origine animale:
legislazione, organizzazione, attivita' preventiva e repressiva;
      la  difesa  degli  allevamenti  zootecnici  e della popolazione
animale:  legislazione ed organizzazione della attivita' preventiva e
repressiva;
      la  difesa  igienica  degli equilibri ambientali: legislazione,
organizzazione ed attivita' veterinarie;
      la   produzione   industriale:   trasporto,   conservazione   e
distribuzione degli alimenti di origine animale. Valore e strutture;
      analisi  delle  produzioni  zootecniche  in Italia, nel Mercato
comune e nel mondo;
      la  produzione  di  alimenti  zootecnici  e  la  produzione  di
farmaci: aspetti scientifici, tecnici, amministrativi e legislativi;
      la ricerca bio-veterinaria come funzione pubblica.
  Art.  333.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa.  In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e'
affidata  a  professore  associato,  che  pure  insegni  nella scuola
medesima.
  Art.  334.  - Il direttore, di concerto con i docenti delle singole
materie,  stabilisce  la  durata e il programma particolareggiato dei
corsi.  Gli  insegnamenti  saranno  svolti  sotto  forma  di lezioni,
esercitazioni teorico-pratiche, conferenze e seminari.
  Art.  335.  -  I  professori  ai  quali  devono  essere affidate le
lezioni,  le  conferenze,  le  esercitazioni  teorico  pratiche  e  i
seminari  saranno  nominati anno per anno dal rettore su proposta del
consiglio di facolta', sentito il direttore della scuola.
  Art. 336. - I posti disponibili sono:
    1° anno n. 40,
    2° anno n. 40.
  Gli  aspiranti  verranno  scelti  in  base  ai  titoli,  accordando
preferenza, nell'ordine, alle seguenti categorie di titoli:
    a)  titoli  scientifici  e  pratici in relazione alle materie del
corso;
    b) carriera scolastica;
    c) conoscenza delle lingue straniere, ecc.
  Art. 337. - Le norme relative al funzionamento amministrativo della
scuola   sono   regolate  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  relativi
all'istruzione universitaria.
  L'importo  delle  tasse  e  soprattasse e' quello stabilito per gli
studenti  in  corso  per  la facolta' di medicina veterinaria a norma
dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
  La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 50.000.
  L'ammontare  dei contributi di laboratorio viene stabilito anno per
anno  dal  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  senato
accademico, sentita la facolta'.
  Art.  338. - La frequenza ai corsi di lezioni, alle esercitazioni e
seminari  e'  obbligatoria. Gli esami di profitto saranno tenuti alla
fine di ogni anno.
  Per  essere  ammessi  all'esame  di  diploma  il  candidato  dovra'
dimostrare  di  aver  frequentato i corsi e superato i relativi esami
finali;   l'esame  di  diploma  consiste  nella  discussione  di  una
dissertazione  scritta  su  un  tema avente carattere di originalita'
precedentemente approvato dal direttore della scuola.
  La  commissione  di  esami di diploma, composta da sette membri, e'
presieduta dal preside della facolta' o da un suo delegato e ne fanno
parte il direttore della scuola o un suo delegato e cinque professori
ufficiali da lui designati.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 6 gennaio 1982

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1982
  Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 345