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LEGGE 22 febbraio 1982, n. 44

Agevolazioni ai turisti stranieri.

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Testo in vigore dal:  26-2-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È ripristinata, fino al 31 dicembre 1983, l'agevolazione prevista alla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal 11 gennaio 1980 con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31.
La predetta lettera B), punto 1), è sostituita dalla seguente:
"B) Benzina:
1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri o italiani residenti all'estero per i viaggi di diporto nello Stato effettuati con veicoli con targa di registro estero, con esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano - aliquota per ettolitro lire 27.000.
I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera con pagamento in valuta estera. I buoni saranno rilasciati per un quantitativo di 150 litri per anno solare utilizzabili nell'intero territorio dello Stato.
Un ulteriore contingente di buoni di benzina corrispondente a litri 200 per anno solare può essere acquistato, con le stesse modalità di cui al comma precedente, per essere utilizzato esclusivamente nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni benzina di cui ai precedenti commi dà diritto al rimborso della somma corrispondente che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario. Le eventuali differenze di cambio del prezzo di cessione dei buoni benzina sono di pertinenza dello Stato.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, e del turismo e dello spettacolo, saranno stabilite le norme per l'applicazione del beneficio e per l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni".