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LEGGE 10 febbraio 1982, n. 38

Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonchè alla legge 27 novembre 1980, n. 815.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-3-1982 al: 31-12-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 313, è sostituito dal seguente:
"Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali. - Sono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni:
1) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti dimensionali stabiliti dall'articolo 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'articolo 33; insieme alle cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'articolo 32, semprechè non vengano superati i limiti dell'articolo 33;
2) il trasporto di determinate materie, in eccedenza rispetto ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, effettuato con veicoli dotati di speciali attrezzature permanentemente installate e aventi caratteristiche strutturali che li rendono idonei allo specifico impiego nei cantieri e fuori strada per spostamenti a breve raggio per servire il ciclo operativo delle materie trasportate.
Sono considerati veicoli eccezionali quelli che:
a) superino, anche a vuoto, per specifiche esigenze funzionali i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33;
b) siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33.
I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale; la immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome o nella disponibilità delle predette aziende.
Si intendono per cose indivisibili quelle di cui è tecnicamente impossibile ridurre le dimensioni e/o i pesi, entro i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare danni alle cose stesse o pregiudicare la sicurezza del trasporto.
I trasporti ed i veicoli eccezionali per circolare sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le strade statali, militari e per le autostrade e dalle regioni per la rimanente rete viaria.
L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui alla lettera b) del secondo comma, quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 32 e 33, e quando garantiscano il rispetto della iscrizione nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 313.
L'autorizzazione è data volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti del peso massimo tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada; ove le condizioni di traffico e la sicurezza della circolazione lo consentano, la polizia della strada potrà autorizzare l'impresa a servirsi di un proprio autoveicolo quale scorta, prescrivendone le modalità.
L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la stabilità dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per il quale è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada.
L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di peso ed alle prescrizioni di esercizio indicate nel documento di circolazione prescritto dal primo e quinto comma dell'articolo 58.
Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli indicati al primo comma, numero 2), e al secondo comma, nonché delle macchine agricole e operatrici, quando per le stesse ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo.
Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, stabilisce con propri decreti le modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonché le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma, numero 2).
Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali superando i limiti dimensionali stabiliti nell'articolo 32, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.
Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali, superando i limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste dall'articolo 121.
Chiunque esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le norme e le cautele stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Chiunque, avendola conseguita, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire ventimila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione della autorizzazione".