stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31

Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2014)
nascondi
  • Articoli
  • ESERCIZIO IN ITALIA, DA PARTE DEGLI AVVOCATI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI
    DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO DI
    PRESTAZIONE DI SERVIZI.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • ESERCIZIO NEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DA PARTE DEGLI
    AVVOCATI ITALIANI, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO DI PRESTAZIONE
    DI SERVIZI.
  • 14
  • 15
Testo in vigore dal: 27-2-1982
al: 7-6-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Qualifica professionale

  Sono  considerati  avvocati,  ai sensi ed agli effetti del presente
titolo,  i  cittadini  degli  Stati  membri  delle  Comunita' europee
abilitati  nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie
attivita' professionali con una delle seguenti denominazioni:
    avocat-advocaat (Belgio);
    advokat (Danimarca);
    rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
    avocat (Francia);
    barrister-solicitor (Irlanda);
    avocat-avoue' (Lussemburgo);
    advocaat (Paesi Bassi);
    advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).