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LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31

Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2014)
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  • ESERCIZIO IN ITALIA, DA PARTE DEGLI AVVOCATI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI
    DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO DI
    PRESTAZIONE DI SERVIZI.
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  • ESERCIZIO NEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DA PARTE DEGLI
    AVVOCATI ITALIANI, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO DI PRESTAZIONE
    DI SERVIZI.
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Testo in vigore dal:  27-2-1982 al: 7-6-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Qualifica professionale


Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni:
avocat-advocaat (Belgio);
advokat (Danimarca);
rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
avocat (Francia);
barrister-solicitor (Irlanda);
avocat-avouè (Lussemburgo);
advocaat (Paesi Bassi);
advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).