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DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1982, n. 10

Norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 marzo 1982, n. 97 (in G.U. 27/03/1982, n.85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-1-1982 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in materia di assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dell'ENPI e dall'ANCC;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), dalla Associazione nazionale per il controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 332, nonché il termine per il comando del personale alle unità sanitarie locali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al terzo comma dello stesso articolo 1, sono fissati al 1 luglio 1982; il termine del 30 giugno 1981 di cui al secondo e terzo comma del predetto articolo 1 è fissato al 30 giugno 1982; il termine di cui al quarto comma del richiamato articolo 1 è fissato al 30 novembre 1982; il termine di cui all'articolo 1-bis del predetto decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, introdotto in sede di approvazione della legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, è fissato al 31 luglio 1982.
Fino al 30 giugno 1982 il Ministro della sanità, al fine di assicurare le esigenze funzionali dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, può disporre l'utilizzazione di personale di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.