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LEGGE 18 dicembre 1981, n. 750

Conferimento al fondo di dotazione dell'istituto per la ricostruzione industriale - IRI per il triennio 1981-83.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-1-1982 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la realizzazione del programma di intervento dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI nel triennio 1981-83, approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è conferita al fondo di dotazione dell'IRI la somma complessiva di lire 4.934 miliardi, secondo la seguente ripartizione:
anno 1981, lire 1.545 miliardi;
anno 1982, lire 2.125 miliardi;
anno 1983, lire 1.264 miliardi.
È altresì autorizzata la spesa complessiva di lire 450 miliardi, nel triennio 1981-83, in ragione di lire 150 miliardi per ciascun anno, per la copertura degli oneri indiretti, evidenziati nel programma pluriennale di cui al comma precedente e gravanti a qualsiasi titolo sulla realizzazione del programma stesso, che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.
Il CIPE, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, provvede annualmente, e per il 1981 entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare i criteri per la valutazione degli oneri indiretti ai fini della ripartizione ed utilizzazione delle somme stanziate.
Per gli anni finanziari 1981, 1982 e 1983 la somma di lire 150 miliardi è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per ciascun anno. Il Ministro delle partecipazioni statali approva annualmente la ripartizione che l'IRI formulerà, tenuto conto dei criteri di cui al comma precedente, e conferisce, con proprio decreto motivato, all'IRI la somma relativa che l'Istituto iscrive annualmente all'attivo del proprio conto economico.