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LEGGE 2 ottobre 1981, n. 544

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-10-1981 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



È convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3:
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le somme relative alle quote riservate a favore delle imprese artigiane, nonché delle piccole e medie industrie e loro forme associate, società cooperative e loro consorzi, ai sensi del terzo capoverso del punto 1 del primo comma dell'articolo 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere impiegate per gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, anche a favore delle imprese maggiori, nonché:
nella misura di cento miliardi, a favore del fondo di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale per la concessione di contributi negli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni;
nella misura di centonovanta miliardi, a favore del fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980.
numero 782;
nella misura di dieci miliardi, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un fondo rotativo destinato all'acquisto o allo sconto dei crediti vantati dalle medie e piccole imprese, come definite ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei confronti delle regioni, province e comuni ed altri enti pubblici, ivi inclusi gli enti ospedalieri. Il Ministro del tesoro fissa con proprio decreto le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle relative operazioni e indica gli istituti di credito a medio termine abilitati a compierle;
nella misura di centocinquanta miliardi, a favore del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, in ragione di quindici miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1990;
nella misura di centocinquanta miliardi, a favore del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni;
nella misura di dieci miliardi, per il conferimento in quote paritarie ai fondi di dotazione dei Mediocrediti regionali abruzzese, della Puglia, della Calabria e della Basilicata. Il conferimento stesso è annualmente aumentato con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato. I consigli di amministrazione degli istituti anzidetti sono integrati con un rappresentante nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il Mediocredito regionale abruzzese è autorizzato ad operare anche nella regione Molise;
nella misura di duecento miliardi, per il conferimento al fondo speciale per la ricerca applicata, costituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652, il conferimento al fondo speciale per la ricerca applicata è apportato in aggiunta ai conferimenti disposti per detto fondo dagli articoli 10 e 29, primo comma, punto II, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in ragione del settanta per cento per gli interventi di cui alla lettera a) e del trenta per cento per gli interventi di cui alla lettera b)";
il quinto comma è sostituito dal seguente:
"In attuazione dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato e modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono concedere contributi per la quota di spese di investimento non coperta da altre agevolazioni stabilite da leggi dello Stato";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"La sezione di credito industriale del Banco di Sicilia può emettere obbligazioni con la preventiva approvazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.
L'emissione delle obbligazioni di cui al comma precedente è consentita fino ad un limite massimo di trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve. Raggiunto tale limite, la sezione può richiedere ulteriori aumenti del limite fino a cinquanta volte il suddetto ammontare. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione.
È abrogato il primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, numero 416".
All'articolo 6, al secondo comma, le parole "carta di produzione nazionale" sono sostituite dalle seguenti:
"carta di produzione comunitaria".
L'articolo 7 è soppresso.