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LEGGE 23 settembre 1981, n. 533

Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

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Testo in vigore dal:  13-10-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo


Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1981, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare, per un definitivo riassetto legislativo, integrazioni e modificazioni al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al fine di realizzare:
a) la introduzione di un diverso sistema di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra sia diretti che indiretti in armonia con i sistemi previsti per gli altri settori delle pensioni dal vigente ordinamento giuridico;
b) la rideterminazione dei trattamenti pensionistici base di cui alle tabelle C, G, M, N ed S allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con particolare riguardo a quelli delle vedove dei grandi invalidi;
c) la revisione degli istituti giuridici non strettamente aderenti ai principi statuiti dall'articolo 1 del su riferito testo unico approvato con decreto presidenziale n. 915 che definisce la natura della pensione di guerra;
d) un diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla tabella E annessa al su richiamato testo unico per le varie lettere di superinvalidità in relazione alle finalità istitutive degli assegni medesimi;
e) il riassetto della indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla anzidetta tabella E, la rispondenza della detta indennità alle effettive esigenze derivanti dall'invalidità di guerra;
f) All'aggiornamento, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle stesse;
g) l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra;
h) l'estensione dei benefici di cui all'articolo 89 del citato testo unico al secondo figlio maschio, che ne faccia richiesta;
i) un ulteriore perfezionamento normativo nonché lo snellimento delle procedure per conseguire una effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze e dei ricorsi in materia di pensioni di guerra anche mediante la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi servizi.