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LEGGE 23 settembre 1981, n. 533

Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

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Testo in vigore dal: 13-10-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          Delega al Governo

  Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato ad emanare entro il 31
dicembre   1981,  sentito  il  parere  delle  competenti  commissioni
permanenti  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
disposizioni  aventi  valore  di  legge  intese  ad apportare, per un
definitivo  riassetto  legislativo,  integrazioni  e modificazioni al
testo  unico  delle  norme in materia di pensioni di guerra approvato
con  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, al fine di realizzare:
    a)   la   introduzione  di  un  diverso  sistema  di  adeguamento
automatico  dei  trattamenti  pensionistici di guerra sia diretti che
indiretti  in  armonia  con  i sistemi previsti per gli altri settori
delle pensioni dal vigente ordinamento giuridico;
    b)  la rideterminazione dei trattamenti pensionistici base di cui
alle  tabelle  C,  G, M, N ed S allegate al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con
particolare riguardo a quelli delle vedove dei grandi invalidi;
    c)   la  revisione  degli  istituti  giuridici  non  strettamente
aderenti  ai  principi statuiti dall'articolo 1 del su riferito testo
unico  approvato  con  decreto  presidenziale n. 915 che definisce la
natura della pensione di guerra;
    d)  un  diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla
tabella  E  annessa al su richiamato testo unico per le varie lettere
di  superinvalidita'  in  relazione  alle  finalita' istitutive degli
assegni medesimi;
    e)   il   riassetto   della   indennita'   di   assistenza  e  di
accompagnamento  di  cui  all'articolo 21 del citato testo unico onde
assicurare,  nei  confronti  degli  invalidi affetti dalle piu' gravi
infermita'  o  mutilazioni  previste  dalla  anzidetta  tabella E, la
rispondenza  della detta indennita' alle effettive esigenze derivanti
dall'invalidita' di guerra;
    f)  All'aggiornamento,  alla luce delle piu' recenti acquisizioni
scientifiche,  delle  tabelle  di classificazione delle invalidita' e
dei criteri di applicazione delle tabelle stesse;
    g)  l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor
militare per fatti di guerra;
    h)  l'estensione  dei  benefici di cui all'articolo 89 del citato
testo unico al secondo figlio maschio, che ne faccia richiesta;
    i)  un ulteriore perfezionamento normativo nonche' lo snellimento
delle  procedure  per  conseguire  una  effettiva riduzione dei tempi
nella  definizione delle istanze e dei ricorsi in materia di pensioni
di  guerra anche mediante la riorganizzazione ed il potenziamento dei
relativi servizi.