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LEGGE 24 luglio 1981, n. 391

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università.

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Testo in vigore dal:  29-7-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il personale non docente delle università, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e delle opere universitarie in servizio alla data del 1 luglio 1979, in possesso delle qualifiche e dei requisiti di cui ai primi tre commi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale immediatamente superiore con le stesse modalità previste nel suddetto articolo, anziché per effetto di quanto disposto dagli articoli 80 e 85 della predetta legge. Il medesimo personale in servizio alla data del 13 luglio 1980 è, a domanda, inquadrato secondo i criteri stabiliti dal quarto comma dell'articolo 4 della medesima legge, con la decorrenza ivi prevista, ove alla predetta data abbia maturato la qualifica intermedia. A tali fini gli inquadramenti derivanti dall'applicazione dei primi tre commi dell'articolo 4 della suddetta legge saranno effettuati con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1979 mentre quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, quarto comma, della stessa legge con le decorrenze previste dalla norma medesima".
All'articolo 2, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Ai soli fini della applicazione dei benefici di cui all'articolo 4, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le percorrenze nelle carriere del personale tecnico sono equiparate a quella del personale amministrativo".
All'articolo 5, è aggiunto il seguente comma:
"È abrogato il secondo comma dell'articolo 95 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1 febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità.
Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-81, decorrente dal 1 gennaio 1979 per il personale non docente delle università, compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, e dal 1 aprile 1979 per il personale della scuola, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1 febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata sino alla data di cessazione dal servizio. La pensione viene riliquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità.
Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1 febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 luglio 1981

PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA - BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA