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LEGGE 6 febbraio 1981, n. 21

Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-1-1981 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e modificato con il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 439, è sostituito dai seguenti:
"I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento degli esami di idoneità da parte delle stesse amministrazioni.
Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti a tempo pieno ad una attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione".