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DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1981, n. 19

Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 1981, n. 128 (in G.U. 15/04/1981, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
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Testo in vigore dal:  15-2-1981 al: 15-4-1981
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, al fine di rendere interamente operanti gli interventi in favore delle popolazioni colpite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


I comuni disastrati per effetto del sisma del novembre 1980 - di cui all'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 - sono individuati con l'elenco di cui all'allegato A del presente decreto.
Per l'intervento organico di ricostituzione degli agglomerati urbani, i comuni di cui al comma che precede sono tenuti alla formazione di piani di ricostruzione.
I comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, gravemente o particolarmente danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 - di cui al quinto comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 - sono individuati nell'elenco di cui all'allegato B del presente decreto. Tra questi ultimi le regioni competenti potranno individuare quelli tenuti alla formazione dei piani di ricostruzione di cui al comma che precede.
I benefici in materia di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del novembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania, competono anche al di fuori dei territori dei comuni compresi negli elenchi di cui ai commi precedenti.
L'espressione "o gravemente danneggiati" contenuta negli articoli 14-bis, 14-quinquies, 14-octies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è soppressa.