stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1981, n. 19

Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 1981, n. 128 (in G.U. 15/04/1981, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-4-1981
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, al fine di rendere interamente operanti gli interventi in favore delle popolazioni colpite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

((Le provvidenze di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, al decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e al decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, nonché quelle di cui al presente decreto si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania nonché nei comuni della regione Puglia individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali è prevista l'applicazione a tutti i soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si intendono applicate a tutti i soggetti, residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente primo comma, nonché ai soggetti danneggiati di cui al precedente secondo comma.
L'espressione "o gravemente danneggiati" contenuta negli articoli 14, secondo comma, 14-bis, 14-quinquies, 14-octies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché nell'articolo 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, è soppressa.
Il commissario straordinario, in presenza di motivate esigenze, applica in tutti i comuni delle regioni Basilicata e Campania le disposizioni previste dagli articoli 14-bis e 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Il periodo di aspettativa di quattro mesi previsto dall'articolo 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prorogato fino al 30 giugno 1981.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, deva essere emanato entro il 31 maggio 1981))
.