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LEGGE 22 dicembre 1980, n. 889

Accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

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Testo in vigore dal:  31-12-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento è elevata al quindici per cento.
Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento.
Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento.