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LEGGE 16 dicembre 1980, n. 858

Interpretazione autentica e modificazione dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.

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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  21-12-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.