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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1980, n. 391

Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/2018)
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vigente al 27/11/2018
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-8-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 ottobre 1978, n. 690, relativa all'adeguamento
dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee  n.  76/211/CEE, concernente il precondizionamento in massa o
in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati;
  Considerata la necessita' di dare esecuzione alla delega al Governo
di  emanare  apposito decreto avente valore di legge ordinaria per la
revisione  della  disciplina  metrologica  del  preconfezionamento in
volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.,
di cui all'art. 9 della predetta legge n. 690 del 1978;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio delle Comunita' europee del 15
gennaio  1980,  n.  80/232/CEE, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale"
delle  Comunita'  europee  n.  L  51  del  25  febbraio  1980, per il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati membri relative alle
gamme  di  quantita'  nominali  e  di  capacita' nominali ammesse per
taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;
  Vista  la  direttiva  del Consiglio 20 dicembre 1979 n. 380/181/CEE
pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 39
del  15 febbraio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri sulle unita' di misura;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  Il   presente  decreto  si  applica  agli  imballaggi  di  prodotti
destinati  alla  vendita  al  consumatore  finale, preconfezionati in
quantita'  nominali costanti espresse in unita' di massa o di volume,
superiori  o  eguali  a  5  grammi  o  a  5  millilitri,  diversi dai
preimballaggi  recanti il marchio comunitario "e" che li caratterizza
quali "preimballaggi C.E.E.", disciplinati dal decreto-legge 3 luglio
1976,  n.  451,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto
1976,  n. 614, e dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690. Le disposizioni
del  presente  decreto  non  si  applicano ai preimballaggi destinati
esclusivamente ad usi professionali.