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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1980, n. 391

Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/2018)
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vigente al 03/12/2024
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Testo in vigore dal:  17-8-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 690, relativa all'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE, concernente il precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati;
Considerata la necessità di dare esecuzione alla delega al Governo di emanare apposito decreto avente valore di legge ordinaria per la revisione della disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E., di cui all'art. 9 della predetta legge n. 690 del 1978;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 15 gennaio 1980, n. 80/232/CEE, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 51 del 25 febbraio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e di capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;
Vista la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1979 n. 380/181/CEE pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 39 del 15 febbraio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulle unità di misura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione


Il presente decreto si applica agli imballaggi di prodotti destinati alla vendita al consumatore finale, preconfezionati in quantità nominali costanti espresse in unità di massa o di volume, superiori o eguali a 5 grammi o a 5 millilitri, diversi dai preimballaggi recanti il marchio comunitario "e" che li caratterizza quali "preimballaggi C.E.E.", disciplinati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, e dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai preimballaggi destinati esclusivamente ad usi professionali.