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LEGGE 23 luglio 1980, n. 384

Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  16-8-1980 al: 28-2-1986
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio è effettuata nei seguenti modi:
a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, la somma di denaro più elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;
b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
In presenza di più aspiranti è preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla commissione.
La stessa procedura è seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi già intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;
c) secondo le modalità già stabilite dagli articoli 21, secondo comma 25, quinto e settimo comma, e 27 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonché di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare.