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LEGGE 8 luglio 1980, n. 319

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal:  30-7-1980 al: 30-6-2002
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Classificazione dei compensi


I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità.
Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.