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DECRETO-LEGGE 9 luglio 1980, n. 301

Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1980)
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Testo in vigore dal:  9-7-1980 al: 13-7-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale, ad incentivare l'occupazione, tenendo conto altresì delle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 2 luglio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1980 le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi individuali con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposte dall'Istituto centrale di statistica e le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico sono esonerate dal versamento delle intere aliquote dei contributi sociali seguenti:
a) contributo di cui al primo comma, primo alinea, dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, relativo all'assistenza di malattia ai pensionati, nella misura del 3,80 per cento;
b) contributo di solidarietà ai lavoratori agricoli previsto dall'articolo 4, lettera b) della legge 26 febbraio 1963, n. 329, nella misura dello 0,58 per cento;
c) contributo integrativo di cui all'art. 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307 e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124 e contributo di cui al primo comma, quarto alinea, dell'art. 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, relativo all'ENAOLI, nella misura complessiva dello 0,16 per cento;
d) contributo di cui agli articoli 8 e 9, primo comma, lettera a) della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e all'art. 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891, relativo agli asili nido, nella misura dello 0,10 per cento.
Con la stessa decorrenza e alle medesime imprese di cui al primo comma è, inoltre, riconosciuta una riduzione di due punti percentuali dei contributi sociali di malattia dovuti dai datori di lavoro per il personale maschile.
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1980, le imprese indicate al primo comma operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono esonerate, altresì, dal versamento dell'intera aliquota dei contributi sociali seguenti:
a) contributo di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativo alla tutela delle lavoratrici madri, nella misura dello 0,53 per cento;
b) contributo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nella misura del 2,01 per cento.
Le riduzioni contributive di cui al presente articolo si applicano alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1980, valutata in complessive lire 1.800 miliardi, viene iscritta, in ragione di lire 1.200 miliardi e di lire 600 miliardi, nel bilancio dello Stato, rispettivamente, degli anni 1980 e 1981.